STATUTO
Costituzione e scopi
Art 1(Costituzione)
E’ costituita, al sensi degli art. 12-14 0 seguenti c.c., l’associazione denominata:
OEFFE Faes — Centri di formazione e orientamento familiare
Essa è retta, oltre che dalle norme di legge in materia di associazioni non riconosciuto, dalle disposizioni del presente statuto.
a
Art 2(Scopi)
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
L’Associazione, In adempimento del principi di solidarietà culturale e sociale dl cui alla L. 11 agosto 19 91 n266. ha lo scopo di:
- promuovere la famiglia” attraverso attività di formazione ed orientamento rivolte a figli, genitori, insegnanti e educatori
L ’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, si avvarrà dell’opera personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione medesima.
L’Associazione potrà anche, assumere dipendenti e potrà giovarsi dell’opera dl collaboratori di lavoro autonomo, pur rimanendo prevalente l’opera degli aderenti volontari
Art 3 (Collaborazioni)
Tali compiti l’Associazione intende svolgere sostenendo le finalità dell’Associazione ‘FAES — Centri Scolastici e di Orientamento”, con sede in Milano, nel campo dell’educazione familiare e della formazione pedagogica degli insegnanti nonché in collaborazione con altri enti aventi finalità analoghe e con le organi nazionali e internazionali.
Capo Il
Sede, soci e durata
Art 4(Sede)_______
L’Associazione ha la sua sede in Milano, via Fratelli Ruffini 5 .
Art 5 (Durata)
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art 6 (Soci)
Possono essere Soci dell’Associazione, in numero illimitato, le persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché le associazioni o enti anche non riconosciuti che condividano espressamente gli scopi e le finalità dell’Associazione. Nell’Associazione si distinguono i soci Vitalizi e i soci Ordinari. Tutti i soci possono acquisire la qualifica di socio Vitalizio.
Art. 7 (Soci Vitalizi)
La qualifica di socio vitalizio può essere conferita a quei soci cui l’Associazione creda conveniente tributare tale omaggio. Detta qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti. I soci vitalizi sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo.
Art. 8 (Soci_Ordinari)
Per essere ammesso a socio ordinario bisogna presentare domanda ai Consiglio Direttivo ed essere proposto da almeno altri due soci. Versando la quota di iscrizione all’atto di presentazione della domanda. La quota di iscrizione viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. Sull’ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei suoi componenti.
Art.9 (Obblighi dei Soci)
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti ai rispetto degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa, oltreché ai rispetto delle decisioni assunte — dagli organi deliberativi. In particolare, ogni socio è tenuto ad osservare le norme dei presente Statuto ed a tenere nei confronti degli altri soci. come all’esterno dell’Associazione, un comportamento improntata alla solidarietà e alla collaborazione.
Art. 10 (Recesso ed esclusione)
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, morosità e esclusione.
Ogni socio avrà diritto di recedere dall’Associazione, cori preavviso scritto, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio sociale. Saranno esclusi i soci che con il loro comportamento avranno recate danno all’Associazione o avranno ingiustificatamente omesso I pagamento della quota annuale. L’esclusione sarà deliberata, con provvedimento motivato, dal Comitato dei Probiviri, perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non attribuisce alcun diritto sui patrimonio dell’Associazione.
Capo_III Patrimonio
Art. 11 (Patrimonio e mezzi)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi dì riserva costituiti con eccedenze di bilancia c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali
- da finanziamentl e sponsorizzazioni
c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale.
Capo IV
Gli Organi Dell’Associazione
Art. 12(Organi)
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- li Presidente
- il Comitato del Probiviri i Revisori dei Conti
-
Art. 13 (L’Assemblea)
L’Assemblea è composta dai soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, nonché dai soci Vitalizi, Essa delibera sulle seguenti materie
- indirizzi e direttive generali dell ‘Associazione
- approvazione del bilancia consuntivo annuale e del preventivo per l’anno successivo - nomina dei Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- modifiche del presente Statuto;
- scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttiva almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da spedirsi 15 giorni prima dell’adunanza, da tenersi entro il mese di giugno, per l’approvazione del bilancio.
In caso di urgenza termine può essere ridotto a sette giorni.
L’Assemblea ordinaria è, inoltre convocata in ogni momento, qualora ne faccia richiesta almeno un decima degli associati. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea straordinaria con deliberazione presa a maggioranza dei suoi membri.
Art. 14(Validità e delibere dell’Assemblea)
In prima convocazione. l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
In ogni caso, l’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assembla straordinaria. chiamata a modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Ad ogni Assemblea ordinaria o straordinaria la partecipazione dei soci avviene dl persona o per delega conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del “Consiglio Direttivo” o, in caso di sua assenza, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Colui che presiede l’Assemblea ha il compito di constatare il diritto dl intervento e la regolarità delle deleghe per la valida costituzione dell’Assemblea stessa.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell’Associazione o dal Segretario che ne curerà la conservazione. Hanno diritto di Intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea vota per alzata di mano.
Art. 15 (il Consiglio Direttivo - composizione)
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri scelti sempre fra i Soci ed è presieduto dai Presidente eletto al suo interno, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo 1ue soci legati fra di loro da vincoli coniugali. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei propri membri, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere che resta in carica fino alla convocazione dell’Assemblea.
Tutti i consiglieri nominati in sostituzione di altri consiglieri decadono in ogni caso in occasione della scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno la maggioranza dei consiglieri in carica, decadrà automaticamente l’intero Consiglio ed il Presidente procederà, senza indugio, alla convocazione dell’Assemblea per le relativo deliberazioni.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
in particolare, il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti materie:
- stipulazione di convenzioni e contratti di ordinaria e straordinarie amministrazione;
- assunzione e licenziamento del personale;
- amministrazione del patrimonio dell’Associazionecompilazione del bilancio consuntivo e preventivo da presentareall’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo elegge tra I Suoi membri il Presidentre, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione.
Su proposta del Presidente, li Consiglio può nominare tra i propri membri un Consigliere Delegato per ognuno dei settori di attività dell’Associazione.
Art. 17 (Conslglio Direttivo convocazione)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua Iniziativa, almeno una volta ogni tre mesi. Deve, inoltre, essere convocato quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.
La convocazione, contenente le materie da trattare, deve essere spedita, con raccomandata, telefax o via e-mail, almeno otto (8) giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza la convocazione può aver luogo con altri mezzi e senza preavviso.
Art. 18 (Consiglio Direttivo costituzione e deliberazioni)
Ii Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. Delle deliberazioni dei Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario dell’Associazione e conservato in apposito libro verbali
Art. 19 (il Presidente)
La legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi spetta al Presidente, Il quale ha poteri di ordinaria amministrazione, Egli è responsabile di fronte all’Assemblea dell’attenta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il Presidente esercita tutti i poteri dl straordinari amministrazione del Consiglio, riferendone al Consiglio stesso, nella prima seduta, per la ratifica. In caso di assenza o impedimento dei Presidente, le sue funzioni vengono svolte dai Vice Presidente.
Art.20 (Revisori dei Conti)
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione Amministrativa dell’Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.2 1 (Tesoriere)
Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro di curare materialmente la gestione economica dell’Associazione stessa in ossequio a norme operative emanate dallo stesso Consiglio Direttivo.
Art. 22 (Comitato dei probiviri)
Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri, uno dei quali con la carica di Presidente, nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato dei Probiviri, su richiesta del Presidente, valuterà il comportamento degli associati per stabilire se lo stesso sia Conforme alle norme del presente Statuto.
Nel caso di ritenuta violazione il Comitato delibererà l’esclusione del socio, con provvedimento motivato, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio.
Il Presidente dei Comitato dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a cui deve essere invitato, con funzioni consultive.
CapoV
Norme finali e generali
Art 23 (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro il trenta aprile successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 (trenta) giugno.
Art 24(Gratuità delle cariche sociali)
Le cariche associative e gli incarichi eventualmente assegnati ai soci sono gratuiti, salvo l’eventuale rimborso delle spese.
Il Consiglio Direttivo, per consulenze attinenti l’attività dell’Associazione, potrà definire le modalità per la relativa retribuzione, ferma restando la gratuità delle prestazioni rese nello svolgimento dello cariche associative.
Art 25 (Regolamento)
Con regolamento interno, approvato dall’assemblea, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione dei presente statuto.
Art.26 (Scioglimento e liquidazione)
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà dévoluto secondo le indicazioni dell’Assemblea.
Art 27 (Norma transitoria).
L’Associazione, fino a quando non avrà ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sarà soggetta alle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.
Oltreché alle regole dettate dal presente Statuto. |